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PROFESSIONE DOCENTE

La formazione iniziale degli insegnanti

Qual è il corso degli studi necessario per poter accedere alla professione di insegnante nei diversi gradi in cui è organizzata la scuola

di Silvia Vecci
09 Settembre 2003

 

La formazione iniziale degli insegnanti dell'istruzione preprimaria e primaria e dell'istruzione secondaria avviene nelle Università. Per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari occorre conseguire prima la laurea in scienze della formazione primaria e poi superare i relativi concorsi a cattedre, per l’insegnamento nelle scuole secondarie occorre in primo luogo conseguire la laurea, poi ottenere l’abilitazione all’insegnamento e, infine, superare il relativo concorso a cattedre.

Diamo ora un breve sguardo, con un excursus anche legislativo, al corso degli studi che sono necessari per poter accedere alla difficile professione di insegnante e docente per i diversi gradi in cui è suddivisa l'istruzione pubblica italiana.

Formazione dei docenti dell'istruzione preprimaria e primaria

Formazione iniziale dei docenti dell'istruzione secondaria

Accesso alla professione, tipi di contratto

Status giuridico

Status professionale

Per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia era richiesto il diploma della scuola magistrale (di durata triennale) e, per l’insegnamento nelle scuole elementari, il diploma dell’Istituto magistrale (di durata quadriennale). Tali diplomi, che si conseguivano dopo la licenza di scuola media, avevano valore abilitante e, quindi, consentivano direttamente l’accesso ai concorsi a cattedra.

Nel 1974, col decreto delegato n. 417 del 31 maggio, nel quadro di una disciplina unitaria del rapporto di lavoro del personale di tutti gli ordini di scuola, viene richiesta per tutti i docenti una formazione universitaria, ma solo nel 1990, all’interno della riforma degli ordinamenti didattici universitari prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, vengono predisposti gli strumenti (laurea in scienze della formazione primaria e scuola di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie) per dare attuazione a tale prescrizione.

 

Formazione dei docenti dell'istruzione preprimaria e primaria

Per accedere ai corsi di laurea (compreso il corso di laurea in scienze della formazione primaria) occorre il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. L'accesso ai corsi di laurea è subordinato al superamento di una prova d'esame perché il numero dei posti è programmato a livello nazionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l’anno accademico 2003-2004, il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2003 ha fissato a 6.263 i posti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e a 119 i posti per gli studenti non comunitari residenti all’estero e ha ripartito tali posti tra le Università sedi del corso di laurea.

Il modello di formazione per gli insegnanti dell’istruzione preprimaria e primaria è di tipo simultaneo, infatti il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola dell’infanzia e l’altro per la scuola elementare, e il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell’indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l’ammissione, in relazione all’indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.

Il corso di laurea di norma fa parte della facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell’ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L’università può attivare il corso di laurea anche nell’ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le procedure necessarie e gli organismi scientifici, didattici e amministrativi responsabili.

Per quanto riguarda il corso di laurea in scienze della formazione, l’ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali sono i contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell’obiettivo formativo, le attività didattiche e i relativi crediti che fanno riferimento alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1: formazione per la funzione docente.
Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all’integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.

Area 2: contenuti dell’insegnamento primario.
Tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola dell’infanzia, comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali e ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Area 3: laboratorio che comprende l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche.

Area 4: tirocinio, che comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche per integrare competenze teoriche e competenze operative.

L’ordinamento didattico del corso di laurea si conforma ai seguenti criteri:

  1. almeno il 20% dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25% nell’indirizzo per la scuola dell’infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all’area n.1 (formazione per la funzione docente);
  2. almeno il 35% dei crediti complessivi nell’indirizzo della scuola elementare e almeno il 25% nell’indirizzo per la scuola dell’infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all’area n.2 (contenuti dell’insegnamento primario);
  3. almeno il 5% dei crediti complessivi è riservato a insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all’interno delle aree di cui alle lettere a) e b);
  4. il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un’attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2. Il predetto piano di studio, se definito nell’ambito dell’indirizzo per la scuola elementare, prevede inoltre il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all’area 2, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, così da consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi di base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno.

Al termine del corso di laurea gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

La laurea in scienze della formazione primaria ha valore abilitante e consente l'ammissione ai concorsi a cattedre nei rispettivi settori.
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Formazione iniziale dei docenti dell'istruzione secondaria

Per l’insegnamento nelle scuole secondarie, sia inferiori che superiori (almeno per la maggior parte delle materie) è sempre stata richiesta la laurea. Con la legislazione del 1990 (legge n. 341 del 1990) e i relativi decreti attuativi del 1997 la formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria avviene nelle scuole di specializzazione. Le scuole di specializzazione sono state attivate nel 1999/2000 e saranno attive fino all’anno accademico 2003/2004. Infatti, il disegno di legge di riforma del sistema di istruzione presentato dall’attuale Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti prevede che lo svolgimento della formazione iniziale degli insegnanti avvenga all’Università, nel biennio di specializzazione che porta al conseguimento della laurea specialistica, ma per avere un quadro della situazione è necessario attendere i decreti di attuazione.

Per insegnare nelle scuole secondarie, la formazione iniziale continua ad avvenire nelle Università. L'abilitazione si consegue nelle scuole di specializzazione, di durata biennale, e costituisce titolo per partecipare ai concorsi a cattedre. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione.

Per accedere alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario occorre il diploma di laurea. Il numero dei posti disponibili è programmato a livello nazionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Sono quindi ammessi coloro che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria. Per l’anno accademico 2003-2004 il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003 ha fissato in 11.669 il numero dei posti disponibili e ha ripartito tali posti tra le Università sedi delle scuole di specializzazione. A tali posti sono da aggiungere, ai sensi del Decreto Ministeriale 9 luglio 2003, altri 4.126, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’attività didattica di sostegno agli alunni in situazione di handicap.

La formazione iniziale degli insegnanti dell’istruzione secondaria segue il modello consecutivo in quanto richiede il conseguimento di un diploma post-universitario di specializzazione.

La scuola di specializzazione all’insegnamento secondario ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente a ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

  1. le lauree che danno accesso a una delle classi di abilitazione all’insegnamento;
  2. per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i conservatori e gli istituti musicali pareggiati;
  3. i titoli universitari conseguiti in un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.

La scuola di specializzazione è una struttura didattica dell’università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L’università, tenuto conto anche dell’eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantisce con la collaborazione delle facoltà interessate, il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento.

La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati dal regolamento didattico di ateneo. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per quanto riguarda la scuola di specializzazione, l’ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali sono i contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell’obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti che fanno riferimento alle seguenti aree e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1: formazione per la funzione docente.
Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nelle scienze dell’educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente

Area 2: contenuti formativi degli indirizzi.
Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

Area 3: laboratorio, che comprende l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi

Area 4: tirocinio, che comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche con lo scopo di integrare competenze teoriche e competenze operative.

Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

  1. almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell’area 1 (formazione per la funzione docente);
  2. almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell’area 2 (contenuti formativi degli indirizzi);
  3. nell’ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l’offerta da parte dell’università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

Le attività didattiche comprendono il laboratorio e il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20% dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25% dei crediti per la scuola.

Le attività didattiche previste per ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore.

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

  1. valuta il percorso formativo compiuto nell’università, riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;
  2. definisce il curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l’allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
  3. prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l’abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;
  4. disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l’abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, per di consentire, allo studente che lo desidera, l'acquisizione di quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all’attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze in questo settore.

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Al termine di ogni anno accademico, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. Dopo l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario ha valore abilitante e consente l'ammissione ai concorsi a cattedre per l’istruzione secondaria inferiore e superiore.
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Accesso alla professione, tipi di contratto

Esistono solo due tipi di contratto di assunzione: a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La selezione per l'assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato avviene tramite concorsi per esami e titoli o per soli titoli. Ai concorsi per esami e titoli sono ammessi, per le scuole dell’infanzia ed elementari, coloro che sono in possesso della laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole secondarie, i diplomati delle scuole di specializzazione. Poiché sia i corsi di laurea in scienze della formazione primaria che le scuole di specializzazione sono istituzioni recenti, nella fase transitoria sono rimaste in vigore le vecchie norme che consentivano di partecipare ai concorsi per la scuola dell’infanzia ed elementare con i vecchi titoli (diploma di Scuola magistrale e diploma di Istituto magistrale) e ai concorsi per le scuole secondarie con la sola laurea. Anche le abilitazioni all'insegnamento secondario, già acquisite, restano valide per partecipare ai concorsi a cattedre. Chi supera l’esame non acquisisce la definitiva titolarità del posto, ma viene inserito nelle graduatorie permanenti. Per accedere alla graduatoria permanente sono richiesti 2 requisiti: aver superato un concorso per titoli ed esami per la stessa tipologia di posto, aver prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato.

Dopo la nomina a tempo indeterminato, il personale docente deve compiere un periodo di prova, durante il quale deve partecipare ad attività di formazione, oltre a svolgere il servizio di insegnamento.
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Status giuridico

Gliinsegnanti delle scuole statali sono titolari di diritti e di doveri stabiliti con leggi e con i contratti di lavoro. La libertà di insegnamento è addirittura garantita dalla Costituzione ed è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Quanto detto in seguito si applica solo ai docenti delle scuole dello Stato. Ai docenti delle scuole non statali, invece, si applicano, sia per quanto riguarda lo stato giuridico che il trattamento economico, le condizioni previste dai contratti di lavoro stipulati con i gestori delle scuole.

Le condizioni di servizio degli insegnanti di scuola dell’infanzia, elementare e secondaria sono regolamentate in maniera sostanzialmente unitaria, soprattutto sotto il profilo normativo.

Lo stato giuridico del personale insegnante ha la sua fonte normativa principalmente nel Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297 e nei contratti di lavoro del comparto scuola. Il contratto attualmente in vigore è quello stipulato il 26 maggio 1999, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 con le aggiunte previste dal contratto nazionale integrativo firmato il 31 agosto 1999 e con il successivo del marzo 2001. La contrattazione collettiva integrativa, oltre che a livello nazionale, è prevista anche a livello provinciale e, dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia, anche a livello di scuola.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, il rapporto di lavoro del personale docente è regolato da contratti individuali che possono essere a tempo indeterminato (per il personale prima di ruolo) e a tempo determinato (per il personale prima non di ruolo).

È di fondamentale importanza per il suo valore innovativo ricordare che, a seguito della riforma del rapporto di lavoro pubblico introdotta col decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le assunzioni non avvengono più attraverso atti unilaterali dell'Amministrazione (nomina), ma assumono la forma del contratto tra il docente e l'Amministrazione.

Di conseguenza la competenza per la risoluzione delle relative controversie non appartiene più al Tribunale Regionale Amministrativo, ma al Pretore del lavoro.

Le condizioni di servizio del personale insegnante sono definite dal già citato Testo Unico e dai contratti di lavoro.

Con la concessione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche e con la riforma del Ministero dell’Istruzione, i provvedimenti amministrativi concernenti il personale insegnante (ed anche il personale non insegnante) sono passati in parte alle competenza delle scuole e in parte a quella degli Uffici Scolastici Regionali, con la possibilità, per questi di delega ai Centri Servizi Amministrativi che, come già detto, sono articolazioni interne dei suddetti Uffici Regionali.
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Status professionale

Una volta ottenuta la nomina a tempo indeterminato, l'insegnante è inquadrato nella corrispondente qualifica funzionale, detta "area della funzione docente".

L'insegnante ha diritto alla sede di servizio e all'insegnamento corrispondente al tipo di scuola e al gruppo di discipline per le quali è stato assunto. Comunemente, per la scuola primaria si usa il termine posto di insegnamento e per quella secondaria cattedra di insegnamento. L'insegnante di scuola primaria ha titolo per insegnare tutte le discipline previste nell'ordinamento della scuola; nell'assegnazione degli ambiti disciplinari il Dirigente scolastico deve tener conto della preparazione specifica per alcune discipline (musica, lingua straniera, ecc.), conseguita dall'insegnante nella sua formazione sia iniziale che in servizio, ma deve essere anche realizzata un'alternanza nell'assegnazione dei suddetti ambiti.

L'insegnante di scuola secondaria ha, fin dalla sua formazione iniziale, una preparazione specialistica per una o più discipline raggruppate per la istituzione delle cattedre (per esempio, matematica e fisica). Con l'assunzione in servizio, egli acquisisce il diritto ad insegnare la materia o le materie formanti la cattedra ottenuta.

Lo stato giuridico degli insegnanti comprende diritti e doveri che in molti casi sono comuni al personale delle scuole di ogni ordine e grado; alcune differenze sono rilevabili nell'orario di servizio e nel trattamento economico.

Gli insegnanti assunti con un contratto a tempo determinato hanno uno stato giuridico particolare. Sono previste varie forme di contratto a tempo determinato (supplenze):

- supplenza annua: viene conferita dal dirigente scolastico provinciale, ha durata per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) e utilizza la graduatoria provinciale

- supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche: viene conferita dal dirigente scolastico provinciale, ha durata fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e utilizza la graduatoria provinciale

- supplenza temporanea breve: viene conferita dal dirigente scolastico, ha durata breve rapportata all’assenza del docente da sostituire e utilizza la graduatoria di istituto.

Poiché i contratti a tempo determinato vengono conferiti sulla base di una graduatoria, non vi è alcun limite nel conferimento dei contratti. L’Amministrazione deve sempre seguire l’ordine di graduatoria nella proposta di contratti. È prevista una proroga automatica del contratto, quando il docente continua l’assenza senza interruzione. Il docente che ha in corso un contratto a tempo determinato non può assumerne uno nuovo più favorevole, abbandonando quello in corso, a meno che la nuova proposta non preveda la supplenza fino al termine delle attività didattiche.
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