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RIFORMA

Nuove modifiche alla riforma dell'università

Ora con i nuovi corsi si diventa "dottori", "dottori magistrali" e "dottori di ricerca"

di Silvia Vecci
09 Settembre 2003

Lo scorso mese di aprile il Ministro dell'Istruzione Letizia Brichetto Moratti ha avviato formalmente le procedure per la revisione del Regolamento n.509 del 1999 che indica le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Tale regolamento definiva la nuova struttura degli ordinamenti didattici universitari, anche a seguito degli impegni presi a livello europeo con la sottoscrizione della Dichiarazione di Bologna il 19 giugno 1999.

Il testo delle modifiche al Regolamento è stato trasmesso al CUN (Consiglio Universitario Nazionale), alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), al CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) e al CNSVU (Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario). L'iter prevede in seguito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni VII di Camera e Senato. Il CUN esprimerà il parere nella seduta del 9-11 settembre.

La riforma dell'università prevista dal regolamento 509/99 (laurea + laurea specialistica) viene mantenuta, ma vengono introdotte alcune modifiche per garantire maggiore flessibilità e porre rimedio ad alcuni problemi verificatisi già nella prima fase di attuazione della riforma.

Le principali modifiche previste dalla bozza di revisione del Regolamento 509/99 sono le seguenti:

-Gli studenti si iscrivono alle classi di laurea e, dopo una formazione comune di base di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU), vengono orientati dalle università verso un percorso professionalizzante (ulteriori 120 crediti) o verso un percorso di studio metodologico e scientifico (sempre 120 crediti)

-La laurea di secondo livello viene ridenominata "laurea magistralis". Ad essa corrispondono 120 crediti. Ai percorsi di "laurea magistralis" si può accedere con il possesso della laurea sulla base di criteri definiti dagli atenei

-Oltre ai dottorati di ricerca e ai master di primo e secondo livello, le università possono istituire corsi di perfezionamento scientifico e corsi di alta formazione permanente e ricorrente

-I titoli di studio (laurea e laurea magistralis) dovranno essere corredati, al momento del rilascio, del "supplemento al diploma", che certificherà la carriera dello studente in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione Europea, consentendo una maggiore trasparenza dei curricula, anche ai fini di un più efficace inserimento nel mondo delle professioni e una maggiore mobilità in tutti gli atenei d'Europa

-Anche coloro che hanno conseguito un diploma universitario di durata triennale come previsto dalla legge 341/1990 potranno accedere direttamente ai corsi di "laurea magistralis" senza dover acquisire la laurea

-A livello nazionale verranno stabilite le attività didattiche di base e caratterizzanti da un minimo di 50 a un massimo di 65% dei crediti formativi, lasciando agli atenei piena autonomia nella definizione della residua percentuale dei crediti formativi. Gli atenei dovranno indicare i crediti riservati agli studenti, le attività di tirocinio e stages, l'apprendimento delle lingue e dell'informatica e le attività per l'inserimento nel mondo del lavoro

-Viene ribadita e messa in evidenza la necessità che gli atenei definiscano la progettazione dei corsi in stretta aderenza alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e in funzione degli sbocchi professionali

Viene confermato che ai laureati di primo livello viene riconosciuto il titolo di "dottore", ai possessori della "laurea magistralis" spetterà il titolo di "dottore magistrale" e ai possessori del dottorato di ricerca il titolo di "dottore di ricerca".

Articolo a cura di Silvia Vecci - Indire (s.vecci@indire.it)

 
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