Legge 15 Dicembre 1999, n. 482
" Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999
Art. 1
1. La lingua ufficiale
della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della
lingua italiana, promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture
tutelate dalla presente legge.
Art. 2
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3
1. La delimitazione
dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di
tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é
adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta
di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei
medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma
1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica
ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora
si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione
promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite
su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi
di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà
di riconoscere.
Art. 4
1. Nelle scuole
materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede,
accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle
scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza
come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo
definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento
della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei
genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento
della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone
i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni
e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo
21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma
associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli
adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano,
anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue
e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica
riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono
attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime
discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni
scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione
finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo
tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.
Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della
legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente
comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica
interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della
lingua della minoranza.
Art. 5
1. Il Ministro
della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per
l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi
degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti
é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono
esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7
1. Nei comuni di
cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura
collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi
medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresí ai consiglieri delle
comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano
comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente
costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e
2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita
una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue,
producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua
italiana.
Art. 8
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito,
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua
ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze
armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire
la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico
usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria
annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare
quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua
ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del
codice di procedura penale.
Art. 10
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11
1. I cittadini
che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli
2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi
dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della
presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di
battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base
di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria.
Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati
che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome
che si intende assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del
richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola
di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti
previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome.
Per i membri della stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato,
entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e
giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento
é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni
conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti
gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio
dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12
1. Nella convenzione
tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate
condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresí stipulare apposite convenzioni con
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni
giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle
programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;
per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti
locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni
di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di
cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Art. 13
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 14
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Art. 15
1. Oltre a quanto
previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti
locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo
di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per
le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse
di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base
di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente,
con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la
congruità della spesa.
Art. 16
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.
Art. 17
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18
1. Nelle regioni
a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli previste
dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle
regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19
1. La Repubblica
promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite
convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo
sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero,
nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato
l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati,
al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana
presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura
italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale
anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo
sta to di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere
dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.