Circolare
n. 5, 12 gennaio 1994
Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri
privi
del permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del paragrafo 7 della C.M.
n. 400
del 31 dicembre 1991, già modificato dalla C.M. n. 67 del 7 marzo 1992
La
circolare recepisce le conclusioni di un gruppo di lavoro costituito presso
il Dipartimento degli Affari sociali della Presidenza del Consiglio. I minori,
anche se appartenenti a famiglie con presenza irregolare nel territorio italiano,
sono ammessi all'iscrizione con riserva nella scuola italiana, in virtù del
diritto alla istruzione affermato dalla Convenzione internazionale sui diritto
del fanciullo. La riserva sottolinea l'eccezionalità dell'ammissione, che non
comporta di per sé una sanatoria della posizione della famiglia irregolare.
Con riferimento a quesiti posti in merito alla posizione scolastica dei
minori stranieri non in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
in Italia, si fa presente che, in attuazione della Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia - New York 20 novembre 1989 -, recepita nel nostro
ordinamento con legge n. 176 del 27 maggio 1991, i minori stessi hanno titolo
ad essere iscritti ed a frequentare gli istituti e le scuole di ogni ordine
e grado in Italia. A garanzia del diritto allo studio del minore, in caso di
difficoltà, può essere anche richiesto l’intervento del giudice tutelare.
L'iscrizione è effettuata con riserva da sciogliere non appena gli interessati
abbiano normalizzato la propria situazione.
In relazione a quanto sopra il paragrafo 7 concernente "Istruzioni transitorie
sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini stranieri" della C.M. n.
400, 31 dicembre 1991, modificato dalla C.M. n.67 del 7 marzo 1992, risulta
così modificato ed integrato:
"7.1 - In relazione a particolari realtà connesse al fenomeno dell'immigrazione
di massa da paesi non comunitari e comunque talmente gravi, oltre che universalmente
noti, da costringere i cittadini a lasciare il proprio Paese senza poter entrare
in possesso della documentazione necessaria per poter accedere alle nostre scuole,
si fa presente quanto segue.
I capi di istituti procedono - previa deliberazione del Consiglio di classe - all'iscrizione con riserva degli alunni stranieri interessati e chiedono al genitore o a chi esercita la potestà sul minore ovvero all'alunno stesso, se maggiorenne, una dichiarazione attestante la classe ed il tipo di istituto frequentato nel Paese di provenienza.
I capi di istituto prendono successivamente contatti con le competenti autorità consolari e diplomatiche per le conferme o le informazioni del caso.
Considerata, inoltre, la necessità di salvaguardare il diritto all'istruzione dei minori stranieri non in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno nel nostro territorio, in base alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20 novembre 1989), ratificata dall'Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991, i capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado dispongono, con le modalità di cui al comma 2 del presente paragrafo, l'iscrizione con riserva dei minori stessi in attesa della regolarizzazione della loro posizione. L’iscrizione scolastica con riserva degli anzidetti minori stranieri non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori".