MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO n.388 , 28 agosto 2001
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione
dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
in materia di attivita' di utilita' sociale, in favore di associazioni di volontariato
e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (GU n. 250 del 26-10-2001)
testo in vigore dal: 27-10-2001
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge
11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica";
Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del
1997, con il quale e' stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione
di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di
contributi, a sostegno dell'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991,
n.266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze
e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita'
di utilita' sociale, nonche' per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma
del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;
A
d o t t a
il seguente regolamento:
Art.
1.
O g g e t t o
l. Il presente
regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di concessione ed erogazione
dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze
e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita'
di utilita' sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo puo' costituire una
percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000,
n.342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle
predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente
in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riportato nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998,
n. 1, S.O.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1997, n.302, S.O. Il testo dell'art. 59, comma 44, e' il seguente: "44. Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche
sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000".
- La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il
testo dell'art.96 e' il seguente: "Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato
e di canone radio per attivita' antincendio e di protezione civile). - 1. Al
fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere
dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione
di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto,
da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di
beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di
utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza
delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette
province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore
dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS
limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture
sanitarie pubbliche.
Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di
lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno
2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori,
sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte
le attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non
risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti
ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 agosto 2001, n. 181.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo dell'art.
17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".