ECTS - SISTEMA EUROPEO
PER L'ACCUMULAZIONE ED IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI
Bologna ed
ECTS - La Dichiarazione di Bologna (1999) poneva l'adozione di un
comune sistema di crediti - basato su ECTS - tra i primi obiettivi
della convergenza dei sistemi nazionali europei, in vista della creazione
di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore. Già allora si segnalava
l'esigenza che anche i crediti acquisiti in ambiti esterni potessero essere
riconosciuti dalle istituzioni di istruzione superiore. I comunicati di
Praga (2001) e di Berlino (2003) hanno ulteriormente sottolineato
l'esigenza di utilizzare un comune sistema di crediti non solo per la mobilità
intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche
per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei
crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli.
Il
sistema ECTS è nato nel 1989 in ambito comunitario ed è stato
volontariamente adottato da numerose istituzioni europee per agevolare il
riconoscimento dei periodi di studio all'estero. L'evoluzione di ECTS da sistema
europeo per il trasferimento dei crediti a sistema nazionale ed europeo di
accumulazione è stata monitorata sia dalla Commissione Europea, attraverso un
gruppo di rappresentanti dei vari paesi coinvolti (ECTS counsellors), che
dall'European University Asociation, che ha coordinato per anni le attività del
gruppo stesso e ha promosso un Seminario specificamente dedicato alle
implicazioni del sistema per le istituzioni (Zurigo, 2002).
ECTS ed il sistema italiano - Attualmente il sistema
ECTS si basa su una definizione di crediti e su procedure ampiamente condivise a
livello europeo, che sono state interamente acquisite dalla legislazione
italiana (DM508/99 e DM270/04). Secondo la definizione europea (ECTS Key
Features, 2002), "il credito ECTS è basato sul carico di lavoro richiesto ad uno
studente per raggiungere gli obiettivi formativi di un corso di studio,
obiettivi preferibilmente espressi come risultati di apprendimento previsti e
competenze da acquisire. Il carico di lavoro include il tempo dedicato a tutte
le attività di apprendimento". Tale definizione coincide perfettamente con
quella riportata nel DM 270/04 (ed adottata per analogia dalle istituzioni
dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) che recita: "Il Credito Formativo
Universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso
lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
formazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio " (art.
1). Per definizione, quindi i crediti ECTS/CFU si basano sui tempi di
apprendimento (piuttosto che di insegnamento) e sui risultati dell'apprendimento
(piuttosto che sui contenuti dei piani di studio), intesi non solo come
conoscenze ma anche come abilità.
In conformità al sistema europeo, la 270/04 attribuisce ad ogni anno di
studio a tempo pieno il valore convenzionale di 60 crediti. Inoltre, attribuisce
a ciascun credito il valore assoluto di 25 ore di impegno dello studente, per un
totale di 1500 ore annue; analogamente il valore assoluto di un credito negli
altri sistemi europei oscilla fra 25 e 30 crediti. ECTS prevede
anche che il valore numerico in crediti attribuito ad una singola attività
formativa sia accompagnato da una descrizione delle conoscenze ed abilità
da acquisire nei tempi di apprendimento indicati; descrizione che gli atenei
italiani forniscono - insieme ad altre informazioni - nelle Guide ECTS
destinate alla mobilità. In quanto sistema di accumulazione, il sistema di
crediti italiano richiede l'accumulazione di 180 crediti per il conseguimento
della Laurea e di 120 crediti per il conseguimento della Laurea magistrale,
secondo le indicazioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di
studio.
Come previsto in ECTS, anche nel sistema italiano "i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (art. 5/4). Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, la normativa italiana - in analogia ai principi europei - chiarisce "che il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo" (art. 5/5). Nell'art. 5/7 dello stesso DM 270/04 esiste anche un' esplicito riferimento alla possibilità di riconoscere come CFU anche conoscenze ed abilità in ambiti professionali o formativi extra-universitari.