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Riconoscimento titoli



IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI - LA CONVENZIONE DI LISBONA

La "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea", nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona" è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco - Regione Europa ed è stata approvata l'11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica  ospitata dalla capitale portoghese.

Gli obiettivi della Convenzione di Lisbona

Gli obiettivi che la Convenzione di Lisbona vuole raggiungere sono i seguenti:
- consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti d'istruzione superiore di tutti i paesi;
- facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero;
- utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi a livello più avanzato;
- aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell'informazione disponibile sui sistemi nazionali d'istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull'offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo dei centri nazionali d'informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli e la diffusione di nuovi strumenti di certificazione come il "supplemento al diploma".

I contenuti della Convenzione di Lisbona

La prima e la seconda sezione della Convenzione sono dedicate alla terminologia e alle autorità coinvolte nei processi di riconoscimento.
Si entra nel vivo con la terza sezione della Convenzione che fissa le quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti in campo: università, uffici di riconoscimento, singoli:
- la Convenzione stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile;
- la seconda regola prevede che le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento debbano essere "trasparenti, coerenti e affidabili"; l'autorità che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza); tali criteri devono essere certi, non discrezionali e devono applicarsi senza sensibili differenze di comportamento tra un istituzione e l'altra (coerenza); i criteri di valutazione devono infine essere fondati su princìpi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, e seguire codici di buona pratica (affidabilità);
- la terza regola prevede che la decisione di riconoscere un titolo estero debba essere adottata sulla base di adeguate informazioni.
- la quarta regola riguarda la durata del procedimento e la possibilità di interporre appello.

La quarta sezione della Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento dei titoli esteri di scuola secondaria per l'accesso alle diverse forme di istruzione superiore presenti in un Paese. La prima norma - molto generale - ma certamente chiara è quella che prevede che se un titolo consente in un Paese di accedere a quel sistema di istruzione superiore, esso sarà accettato anche dagli altri Stati come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore. Tale norma è tuttavia temperata dalla possibilità di rifiutare l'accesso ad un titolo estero qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze tra i requisiti generali di accesso nei due Paesi. E' il caso, ad esempio, di quei paesi nei quali la scolarità pre-universitaria ammonta complessivamente a dieci o undici anni.
La quinta sezione stabilisce il principio che i cicli e i periodi di studio effettuati all'estero siano riconosciuti dall'ateneo di provenienza. Tale principio è valido sia nel caso di studenti che si muovano nel quadro di programmi organizzati di mobilità sia nel caso di studenti free movers. Due condizioni facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero: l'esistenza di un accordo previo di collaborazione (learning agreement) tra i due atenei e il rilascio di un'adeguata certificazione. E' suggerito l'uso della strumentazione prevista dal sistema Ects (European Credit Transfer System).
La sesta sezione della Convenzione di Lisbona impegna i Paesi firmatari a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali. Questa indicazione generale tiene conto delle differenze spesso profonde tra i diversi sistemi nazionali ed in particolare tra quei Paesi che assoggettano al diritto nazionale i sistemi d'istruzione e gli ordinamenti didattici, conferiscono valore legale ai propri titoli e ne elaborano un quadro di norme di protezione giuridica, e quei Paesi che adottano sistemi di accreditamento delle istituzioni, dei percorsi di studio e dei titoli, autogenerati dal corpo sociale. I principi fissati dalla Convenzione di Lisbona valgono dunque qualunque sia il modello ispiratore del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli esteri (equipollenza, omologazione, nostrificazione, riconoscimento finalizzato, accettazione, accreditamento, ecc.).
Le ultime sezioni della Convenzione sono dedicate rispettivamente al riconoscimento dei titoli dei rifugiati, all'informazione sui sistemi e sui titoli e alle procedure di ratifica.

L'applicazione in Italia

La ratifica della Convenzione di Lisbona da parte italiana è avvenuta con la Legge 148 del 2002. L'Italia dispone così oggi di un primo quadro giuridico che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero sia nei Paesi dell'Unione Europea (attraverso i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) sia nei Paesi extra-UE (attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione). Fa da corollario al riconoscimento dei titoli professionali la possibilità di partecipare ai concorsi di accesso alla pubblica amministrazione anche con un titolo estero conseguito nell'Unione europea riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica.
A questo si affianca un secondo quadro giuridico - ispirato ai principi della Convenzione di Lisbona - che regola il riconoscimento accademico dei titoli esteri finalizzato alla continuazione degli studi. Nel nuovo quadro giuridico vengono progressivamente superati e abbandonati il concetto e la prassi dell'equipollenza.  Ad essa si sostituisce una gamma di riconoscimenti "finalizzati", di concezione più moderna e coerente con le attuali tendenze in atto sul piano internazionale. La decisione di riconoscere un  titolo estero per finalità accademiche è ricondotta con chiarezza alla competenza delle Università. La legge di ratifica della Convenzione di Lisbona - coerentemente con il nuovo quadro di autonomia delle università - si esprime infatti in questi termini: "la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".

Approfondimenti

Il testo della Convenzione, la legge italiana di ratifica e numerosi approfondimenti sono disponibili in www.cimea.it/, il sito web del Cimea, centro italiano della rete Naric.

 


 


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